PETIZIONE
sull'ambito di
applicazione delle misure in materia di tutela degli autori di segnalazioni di
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un
rapporto di lavoro pubblico o privato, di cui al disegno di legge n. 2208
ai
sensi dell'art. 140 del Regolamento del Senato sottopongono la seguente
petizione, che richiede l'adozione di un provvedimento legislativo in occasione
dell'esame in Senato della proposta di legge già approvata dalla Camera (con
cui la petizione ha attinenza, ai sensi dell'articolo 141 del predetto
Regolamento):
Premesso
che:
-
la Camera dei deputati, nell'approvare la proposta di legge n. n.
3365-1751-3433-A, ha scelto, tra l'altro, la tecnica della "novella"
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'ambito di applicazione del
predetto decreto n. 165 è costantemente interpretato (v. Alessandro Barbera,
"La strategia del governo",
in La Stampa, 26/08/2015) nel senso che gli organi
costituzionali possano scegliere se, come e quando applicare la normativa
generale ai dipendenti delle loro amministrazioni. Quest'accezione
dell'autonomia degli organi - sconosciuta in tutti gli altri ordinamenti
stranieri - è fatta discendere dall'autodichia, come dimostra la relazione al disegno
di legge n. 1560 della XVI Legislatura, ad iniziativa del senatore Maritati
(comunicato alla Presidenza il 28 aprile 2009), che perciò proponeva di devolvere
alla giurisdizione ordinaria ed amministrativa le controversie (con i dipendenti
e con i terzi) oggi attribuite agli organi di giurisdizione domestica delle
Camere e riguardanti, rispettivamente, diritti soggettivi ed interessi
legittimi;
- la richiesta di far venir meno
l'autodichia - nei termini in cui è stata avanzata, tra l'altro, da Irene Testa
ed Alessandro Gerardi nel libro "Parlamento zona franca", Rubbettino
ed. 2013 - non è stata accolta e,
pertanto, prosegue "un oscuro passato (che, però, proietta ancora sul
presente la sua lunga ombra)" (v.
Antonio Ruggieri, Gli “effetti politici”
delle sentenze della Corte costituzionale emesse in occasione dei giudizi sulle
leggi, relazione al Seminario su L’impatto politico delle
decisioni delle Corti costituzionali, Catania 9 giugno 2014, in Consulta online, p. 9 nota 22);
- le speranze di uscire dalla lunga
ombra di questo oscuro passato riposano tutte sulla risoluzione del conflitto
intrapreso dalle sezioni unite civili della Corte di Cassazione il 18 novembre
2014 (reg. conf. poteri n. 1 del 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 19 agosto 2015 n.
33), dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n.
137/2015 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 15 luglio 2015 n.
28);
Considerato che:
- il relativo fascicolo processuale,
in Cassazione (n. 15041-2012), reca anche la proposta di legge Atto Camera n.
5472/XVI (Bernardini e altri. - Modifiche
agli articoli 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 7 del codice
del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, concernenti la natura delle amministrazioni degli organi costituzionali e
la sottoposizione dei loro atti alla giurisdizione comune): la soluzione
ivi affacciata consentirebbe di evitare che si ripetano, in futuro, eventi
analoghi a quello che ha dato luogo al contenzioso in atto davanti alla Corte
costituzionale, il quale atteneva proprio ad un caso di demansionamento che, oggi,
sarebbe qualificato "misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente
effetti sulle condizioni di lavoro" (articolo 1, comma 1 del disegno di legge
n. 2208);
richiedono
cha la Commissione in sede referente sul
disegno di legge Atto Senato n. 2208 valuti la possibilità di estendere a tutte
le pubbliche amministrazioni, comprese quelle dipendenti dagli organi
costituzionali, la disciplina di tutela degli autori di segnalazioni di
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un
rapporto di lavoro pubblico.
Nessun commento:
Posta un commento